Gentile Dottoressa,
ben trovata.
Nel Suo quesito non indica il CCNL applicato al Suo contratto, quindi quanto Le dirò sarà relativo all’ambito di applicazione di norme e contratti richiamati.
Nel CCNL Farmacie, si occupa del pagamento del TFR (trattamento di Fine rapporto) l’articolo Nr 84, il quale recita che dovrà essere versato all’atto della cessazione dal servizio, decurtandolo di quanto fosse eventualmente dovuto dal dipendente. Nella pratica, comunque, poiché nel computo delle competenze che formano il TFR occorre applicare gli indici ISTAT vigenti al momento (indici che variano di mese in mese), il trattamento viene incluso nella busta paga a fine mese o al massimo nel mese successivo : un ritardo di 30gg deve quindi considerarsi fisiologico, per quanto l’articolo citato non contenga alcun termine specifico.
Nel settore Terziario, invece, il termine è fissato in 30gg dalla fine del rapporto di lavoro, nel Commercio la corresponsione è prevista entro i 45gg.
Non esistono differenze tra dimissioni e licenziamento in riferimento a tempi e modalità di calcolo del TFR.
Venendo alla questione del ritardo nel pagamento del TFR, sempre l’art.84 CCNL Farmacie Private prescrive che “In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore
sarà conteggiato interesse legale con decorrenza dal giorno dell’effettiva cessazione dal servizio”.
Nel caso in cui l’azienda non è in grado di pagare immediatamente, può proporre al dipendente un pagamento dilazionato. Sarebbe quindi consigliabile concludere un accordo in tal senso, in cui risultino, per iscritto, i termini fissati dalle parti. Il dipendente non è obbligato ad accettarlo, ma è chiaro ed ovvio che, se l’azienda non ha le disponibilità finanziarie immediate, cosa molto possibile e consueta in questo periodo di recessione economica, l’unica strada che si apre è quella del contenzioso.
Nel caso, infine, di azienda in crisi conclamata perché sottoposta a procedure concorsuali, potrà intervenire a pagare il TFR e gli altri crediti di lavoro vantati, nei casi previsti, il Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS ex art. 2 Legge 297/82.
Confidando di averLe fornito le informazioni chiaramente rinvenibili sulla base dei dati forniti, Le auguro di risolvere la situazione nei migliori modi e tempi possibili.
Cordiali saluti
Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista
Revisore Legale