Il servizio notturno è regolato dal Ccnl per i dipendenti da farmacia stabilisce che il servizio notturno è compensato oltre alla retribuzione di base con le maggiorazioni di seguito indicate:
1) Servizio a porte aperte.
• Maggiorazione del 20% della quota oraria della retribuzione normale per le prime 8 ore di servizio, la retribuzione normale è costituita dalla retribuzione base, dall’indennità di contingenza, dagli scatti di anzianità, dall’indennità speciale quadri e dall’elemento distinto della retribuzione,
• Maggiorazione del 20% della quota oraria della retribuzione di fatto calcolata per le successive ore, la quota oraria della retribuzione di fatto è composta da tutte le voci di cui al punto precedente con l’aggiunta degli altri elementi di carattere continuativo eventualmente presenti in busta paga.
2) Servizio a porte chiuse.
• Maggiorazione del 16% della quota oraria della retribuzione normale per le prime 8 ore di servizio,
• Maggiorazione del 10% della quota oraria della retribuzione di fatto calcolata per le successive ore.
3) Servizio misto a porte chiuse e a porte aperte.
• Quando le porte sono aperte si applicano le maggiorazioni di cui al punto 1,
• Quando le porte sono chiuse si applicano le maggiorazioni di cui al punto 2.
Nel caso in cui si svolgesse il servizio notturno di domenica, oltre alle maggiorazioni sopra indicate, si avrà diritto al riposo compensativo.
Infine, nel caso in cui il servizio fosse svolto in una festività infrasettimanale sotto elencate, la maggiorazione della retribuzione sarà del 30% prendendo come base del calcolo la quota oraria della retribuzione di fatto come sopra indicata. Tutte le maggiorazioni descritte non possono essere cumulate tra di loro.
Festività infrasettimanali
• 1° gennaio
• Epifania
• Lunedì dopo Pasqua
• 25 aprile
• 1° maggio
• 2 giugno
• 15 agosto
• 1° novembre
• 8 dicembre
• 25 dicembre
• 26 dicembre
• Giornata dedicata al Santo patrono del luogo ove si svolge il lavoro