Versamenti Inps titolare farmacia: ricongiunzione o totalizzazione?

Versamenti Inps titolare farmacia: ricongiunzione o totalizzazione?

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Sono titolare di farmacia e prima ho lavorato come informatore scientifico con contributi Inps. Ho versato contemporaneamente contributi Enpaf – per dieci anni con contribuzione ridotta (66% e 85%) – in quanto lavoratore dipendente. Non avendo raggiunto il minimo di contribuzione Inps (20 anni) cosa mi consigliate di fare dei versamenti Inps: ricongiunzione o totalizzazione?

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Domanda del 11 Marzo 2023
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Domanda Privata

Per fare chiarezza sui due istituti è bene tracciarne gli elementi principali che li contraddistinguono.

Ricongiunzione

La ricongiunzione è lo strumento che prevede il trasferimento presso un’unica gestione previdenziale delle diverse posizioni contributive, dietro versamento di un importo calcolato dall’ente accentrante (riserva matematica). L’onere sostenuto è fiscalmente deducibile con il criterio di cassa in sede di dichiarazione dei redditi.

Con la ricongiunzione si trasferiscono, quindi, tutti i contributi versati presso un unico ente e la pensione viene liquidata in base a tutta la contribuzione acquisita.

Totalizzazione

La totalizzazione è diretta ad agevolare l’utilizzazione integrale delle contribuzioni versate presso enti previdenziali diversi in dipendenza dello svolgimento di lavori diversi ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.

A differenza della ricongiunzione, che consente la concentrazione di tutte le posizioni contributive presso l’ente destinato a erogare la pensione, la totalizzazione si limita a consentire soltanto il cumulo di tutte le contribuzioni versate in favore dello stesso lavoratore, ai fini del diritto e della misura della pensione, lasciando presso ciascun ente (Inps ed Enpaf) le contribuzioni che vi risultano versate e a loro carico – in base al criterio del pro rata – soltanto una quota di pensione, in proporzione dell’anzianità assicurativa e contributiva, dal lavoratore maturata presso la gestione medesima. La totalizzazione rappresenta uno strumento alternativo alla ricongiunzione.

In caso di periodi coincidenti di contribuzione – come nel caso prospettato – la contribuzione stessa sarà considerata una sola volta ai fini della valutazione dei requisiti assicurativi minimi ma, al momento della maturazione del diritto alla pensione, la contribuzione coincidente concorrerà per il totale versato alla formazione dell’assegno pensionistico.

Non è semplice stabilire quale dei due istituti è più conveniente. Va considerato che, in linea generale, la ricongiunzione può essere onerosa ma generalmente comporta un vantaggio nel calcolo della pensione che sarà erogata. Per poter prendere consapevolmente la decisione migliore sarà necessario ottenere il calcolo dell’onere da sostenere e la simulazione della prestazione pensionistica erogabile sulla base del monte contributivo accumulato.

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Pubblicato da Francesco d'Alfonso
Risposta del 7 Marzo 2023

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