Gentile Dottoressa,
ben trovata.
Occorre premettere che l’Enpaf non corrisponde l’indennità di maternità qualora sia erogata per il medesimo vento da altro Ente previdenziale (es. Inps).
Inoltre la Sua situazione si presenta come particolare e servono una serie di dati per chiarire in capo a chi risulti l’obbligo di corrispondere l’indennità di cui parla.
Le ricordo, intanto, che la materia è regolata dal D.Lgs. 151/2001, che detta norme ed indicazioni anche in riferimento ai diritti della lavoratrice madre alla conservazione del posto di lavoro e in riferimento all’astensione dal lavoro stesso.
Il periodo obbligatorio di astensione è fissato in 5 mesi, che sono in genere articolati in due prima del parto e tre dopo; è comunque possibile, se le condizioni della lavoratrice e il tipo di lavoro lo consentano, optare per un mese prima e quattro mesi dopo.
Mettendo da parte per un momento la questione Enpaf, accettando il lavoro a tempo determinato dal 1 Maggio 2017, potrebbe andare in maternità Inps o da metà Maggio circa (due mesi prima del parto) o da metà Giugno. L’indennità di maternità Inps corrisponderebbe all’80% della retribuzione, sarebbe anticipata dal datore di lavoro con obbligo di integrazione al 100% della retribuzione relativamente a festività e Tredicesima.
Venendo alla situazione nei confronti dell’Ente di previdenza dei farmacisti, occorre ragionare su una serie di aspetti per capire in quali casi spetti l’indennità di maternità.
In caso di precedente rapporto di lavoro subordinato cessato da meno di 60gg dall’inizio del congedo di maternità, l’ente obbligato è l’Inps. Se è invece cessato da più di 60gg, occorre sapere se la lavoratrice sta usufruendo di indennità di disoccupazione (ASPI 2016-NASPI dal 2017) oppure no. Nel primo caso, si avrà diritto all’indennità giornaliera di maternità Inps, che di fatto sostituisce quella di disoccupazione. Nel secondo caso, l’ente obbligato è l’Enpaf.
Qualora, invece, la Sua situazione precedente ha riguardato la Gestione Commercianti o la Gestione Separata Inps (con contribuzione massima), l’ente obbligato è di nuovo l’Inps, mentre tornerebbe in ballo l’Enpaf in caso di iscrizione a Gestione Separata con contribuzione ridotta.
Come vede cara Dottoressa la situazione è complessa : probabilmente la scelta andrebbe fatta, nei casi in cui è prevista, ragionando sulla misura del trattamento economico effettivamente percepibile, il cui calcolo non è nelle mie attuali possibilità.
Confidando di esserLe stata utile, Le auguro un meraviglioso proseguimento di settimana.
Cordiali saluti
Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista
Revisore Legale